Apprendistato: formazione trasversale non è sempre obbligatoria.

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Il contratto di apprendistato professionalizzante è caratterizzato dall’essere un rapporto a causa mista: quella formativa e quella lavorativa. La formazione ne costituisce quindi uno dei pilastri, al punto che la mancata erogazione della stessa diviene presupposto per l’irrogazione di pesanti sanzioni.

Attualmente, la formazione si distingue in due componenti, quella professionalizzante e quella di base e trasversale. La prima è differente per ogni tipologia contrattuale poiché è statuita dalla contrattazione collettiva di riferimento, essendo la stessa relativa alla specifica figura professionale per cui bisogna raggiungere la qualifica e alle specifiche competenze professionali da acquisire.

Quella trasversale invece è oggetto dell’offerta formativa pubblica ed è indipendente dalla specifica qualifica per cui si svolge apprendistato e quindi da uno specifico settore di appartenenza e riguarda tematiche comuni e competenze di base relativi a qualunque rapporto di apprendistato.

La formazione trasversale deve riguardare infatti materie quali la sicurezza sul lavoro, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa e la rispettiva conoscenza della contrattazione collettiva e della legislazione del lavoro (Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 20 febbraio 2014).

La sua durata varia in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista e, in particolare, è di 120 ore se il titolo è di scuola media, 80 se di scuola secondaria superiore, 40 se in possesso della laurea.

Di fatto tale formazione è fino ad oggi stata, al pari di quella professionalizzante, obbligatoria.

Considerate però le su elencate caratteristiche di generalità sussistenti in capo alla stessa, chiarificatore è stato l’intervento del Ministero del Lavoro in risposta all’Interpello n. 5 del 30 novembre 2017, il quale riconosce delle ipotesi nelle quali la formazione trasversale non è obbligatoria.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, aveva sottoposto al Ministero del Lavoro un quesito in merito all’obbligatorietà della formazione trasversale per gli apprendisti assunti, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, in base all’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n.81/2015.

Il Ministero del Lavoro statuisce che, non soltanto per i soggetti per cui è stato richiesto l’interpello, ma bensì per la generalità dei rapporti di apprendistato professionalizzante, la formazione trasversale non è obbligatoria nel momento in cui la stessa risulti già acquisita in base a precedenti rapporti di apprendistato o pregresse esperienze lavorative. Specifica inoltre che tale onere di verifica è a carico del datore di lavoro prima che lo stesso decida in merito all’erogazione o meno della formazione trasversale.

Il Ministero competente giunge a tale conclusione dopo aver interpretato l’art. 44 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 che, stabilisce sì l’obbligo formativo, ma ammette che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tener conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Questa statuizione permette e legittima il parere così come su definito.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.