Emesso il decreto di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

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In considerazione della crisi occupazionale e della conseguente necessità di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, con cui si è disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Governo ha stanziato circa 990 milioni di euro per il rifinanziamento dei seguenti ammortizzatori:

  • la cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga;
  • i contratti di solidarietà difensivi per aziende non rientranti nella normativa CIG;
  • i contratti di solidarietà difensiva per aziende artigiane sotto i 16 dipendenti con intervento da parte degli enti bilaterali.

Questi strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti vengono definiti “in deroga”, perché sono concessi a quelle aziende che non hanno i requisiti per accedere a quelli ordinari. Di seguito esponiamo in sintesi gli aspetti fondamentali degli istituti oggetto del decreto n. 54/2013.

CIG in deroga

La Cassa Integrazione in deroga viene corrisposta a quelle aziende che non possono accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, oppure a quelle imprese che vi potevano accedere, ma hanno usufruito della Cigo o della Cigs fino al massimo periodo consentito dalla legge. In particolare, possono presentare domanda per accedere al sostegno, le imprese:

  • artigiane che non hanno i requisiti per accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria;
  • industriali fino a 15 dipendenti;
  • industriali con un numero di dipendenti superiore a 15 che hanno esaurito la possibilità di ricorrere alla Cigo e alla Cigs;
  • che possono usufruire della Cigo e della Cigs, per quei lavoratori che non possono essere sottoposti a tali interventi, come gli apprendisti.

Possono beneficiare del trattamento economico previsto dalla Cassa Integrazione Guadagni in deroga le suddette categorie di lavoratori:

  • lavoratori subordinati
  • apprendisti
  • lavoratori in somministrazione
  • dipendenti appartenenti ad aree geografiche, individuate da accordi sindacali, che si trovano in condizioni di particolare difficoltà economica.

All’interno delle categorie di dipendenti appena enunciate, possono usufruire della Cig in deroga soltanto coloro che hanno, alla data di presentazione della domanda,  un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni  e abbiano dichiarato la propria disponibilità al lavoro presso i Centri per l’impiego.

Domanda - La domanda per l’accesso alla Cig in deroga va inoltrata, entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa, alla Regione competente e all’Inps corredata da verbale di accordo sindacale e lista dei dipendenti da sottoporre al trattamento.

Durata – La durata massima del trattamento di Cassa integrazione in deroga è pari a 36 mesi nell’arco di un quinquennio. 

 

Contratti di solidarietà difensivi per aziende non rientranti nella normativa CIG

I contratti di solidarietà difensivi hanno lo scopo principale di mantenere stabile il livello occupazionale in azienda o quantomeno di diminuire il numero dei licenziamenti, attraverso una riduzione solidale dell’orario di lavoro ordinario, per un cospicuo numero di lavoratori, ed integrazione da parte dell’Inps delle ore non lavorate. Questo strumento va utilizzato per far fronte ad una crisi aziendale che si ritiene superabile e prevede che ciascun lavoratore abbia una retribuzione minore, come conseguenza della diminuzione delle ore di lavoro prestato, ma avrà in compenso il vantaggio di non veder soppresso alcun posto di lavoro, o comunque di vederne tagliati un numero ridotto.

Questo ammortizzatore sociale si può applicare a tutti i dipendenti aventi un contratto di lavoro subordinato ad esclusione dei dirigenti.

Le imprese che possono ricorrere al contratto di solidarietà sono:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla Cigs che abbiano attivato le procedure di mobilità;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che utilizzino i contratti di solidarietà per salvaguardare i livelli occupazionali aziendali;
  • imprese artigiane sotto i 16 dipendenti.

Durata - L’azienda potrà usufruire di questo sostegno per un massimo di 24 mesi. Se la durata massima non è raggiunta, dopo un anno l’impresa potrà nuovamente attivare i contratti di solidarietà nella stessa unità produttiva.  Se, invece, ha usufruito di questo ammortizzatore in maniera continuativa per 24 mesi,  potrà utilizzarlo, senza soluzione di continuità, per un periodo ulteriore di 12 mesi.

Retribuzione -  Il trattamento di integrazione salariale prevede che sia erogato dall’ente previdenziale il 25 % della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate.

Domanda – Per poter ricorrere ai contratti di solidarietà è necessario inoltrare domanda alla DTL competente per territorio, cioè a quella nella cui provincia è ubicata la sede legale dell’azienda. Alla domanda deve essere allegato il verbale di accordo sindacale, l’elenco dei nominativi del personale interessato e la scheda informativa contenente i dati strutturali dell’azienda.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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