Nuovo obbligo in arrivo per i datori di lavoro, i quali dovranno erogare ai lavoratori la retribuzione o eventuali anticipazioni di essa, con modalità di pagamento tracciabili.
Disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro privati entrerà in vigore dal 1 luglio 2018 e riguarderà tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalle modalità in cui è svolta la prestazione e dalla durata del rapporto di lavoro (compresi i part-time e l’apprendistato). Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo i datori di lavoro non titolari di partita Iva, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione.
Dunque, la retribuzione va corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
Il pagamento non potrà più essere erogato in contanti ma esclusivamente con strumenti tracciabili e, pertanto, la firma posta dal dipendente sul cedolino non ha più valore legale. In caso contrario, il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una somma che oscilla tra i 1.000 e i 5.000 euro.
Quindi, attenzione, dal 1 luglio 2018 tutti i datori di lavoro saranno obbligati al rispetto della nuova procedura e, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, sarà stipulata una convenzione tra il Governo, le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l’Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa.
Lo scopo principale della convenzione è promuovere e diffondere l’informazione tra i datori e i dipendenti, mediante campagne informative, principali mezzi di comunicazione e così favorire la conseguente corretta attuazione delle nuove disposizioni.
Come precedentemente accennato in un altro articolo inerente il medesimo tema, ricordiamo che a carico del datore di lavoro vi sono specifici obblighi, quali:
L’avvenuto pagamento sarà dimostrato solo con la movimentazione bancaria, con la ricevuta di ritiro del denaro allo sportello bancario o postale o, per ultimo, la matrice dell’assegno con la tracciabilità bancaria dello stesso.
A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico - Praticante Consulente del Lavoro.