Attenzione : la retribuzione va erogata con mezzi tracciabili e non in contanti.

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Nuovo obbligo in arrivo per i datori di lavoro, i quali dovranno erogare ai lavoratori la retribuzione o eventuali anticipazioni di essa, con modalità di pagamento tracciabili.

Disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro privati entrerà in vigore dal 1 luglio 2018 e riguarderà tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalle modalità in cui è svolta la prestazione e dalla durata del rapporto di lavoro (compresi i part-time e l’apprendistato). Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo i datori di lavoro non titolari di partita Iva, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione.

Dunque, la retribuzione va corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il pagamento non potrà più essere erogato in contanti ma esclusivamente con strumenti tracciabili e, pertanto, la firma posta dal dipendente sul cedolino non ha più valore legale. In caso contrario, il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una somma che oscilla tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Quindi, attenzione, dal 1 luglio 2018 tutti i datori di lavoro saranno obbligati al rispetto della nuova procedura e, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, sarà stipulata una convenzione tra il Governo, le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l’Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa.

Lo scopo principale della convenzione è promuovere e diffondere l’informazione tra i datori e i dipendenti, mediante campagne informative, principali mezzi di comunicazione e così favorire la conseguente corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Come precedentemente accennato in un altro articolo inerente il medesimo tema, ricordiamo che a carico del datore di lavoro vi sono specifici obblighi, quali:

  • Indicare nella comunicazione obbligatoria, inviata al Centro per l’Impiego competente, gli estremi dell’istituto bancario o postale incaricato per il pagamento della retribuzione al dipendete;
  • Annullare l’ordine di pagamento solo inviando, all’istituto bancario o postale incaricato, una copia della lettera di licenziamento o di dimissioni del dipendente, fermo restando l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • In caso di trasferimento dell’ordine di pagamento ad un altro istituto bancario o ufficio postale, deve darne comunicazione scritta, tempestiva ed obbligatoria, al lavoratore, senza con ciò comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.

L’avvenuto pagamento sarà dimostrato solo con la movimentazione bancaria, con la ricevuta di ritiro del denaro allo sportello bancario o postale o, per ultimo, la matrice dell’assegno con la tracciabilità bancaria dello stesso.

A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico - Praticante Consulente del Lavoro.