Durc negato in caso di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Il rilascio del Durc è negato dalle istituzioni competenti nel caso in cui si verifichino violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro.

Il Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, rappresenta un’attestazione di regolarità contributiva, sia previdenziale che assicurativa, rilasciata dalle istituzioni competenti (Inps e Inail).

Il possesso del Durc è il requisito necessario in capo all’azienda per poter usufruire di determinati benefici ed agevolazioni economiche e normative. 

Violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel corso degli anni, si è assistito ad un graduale ampliamento del campo di applicazione del Durc, in particolar modo per quanto attiene le materie che formano oggetto di verifica da parte di Inps ed Inail.

Il Durc infatti non attesta attualmente soltanto la regolarità contributiva, ma anche il rispetto di varie norme, tra le quali quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l’entrata in vigore del DM 25/10/2007 (art. 9), il rilascio del Durc è subordinato quindi al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Di conseguenza, l’accertamento di violazioni riguardanti la tutela della condizioni di lavoro, comunicate dal personale ispettivo agli organi preposti al rilascio del Durc, preclude il rilascio temporaneo dello stesso fino ad un periodo pari a 24 mesi.

Si specifica inoltre che anche nel caso in cui l’impresa violi le norme sui riposi del lavoratore, essa rimarrà priva di Durc positivo per tre mesi.

Elenco  violazioni ostative al rilascio del Durc

VIOLAZIONE

DESCRIZIONE

PERIODO DI NON RILASCIO DURC

Art.589, co.2, c.p.

Omicidio colposo conseguente a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

24 mesi

Art.437 c.p.

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

24 mesi

Art.590, co.3, c.p.

Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

18 mesi

Disposizioni indicate dall’art.22, co.3, lett.a), del D.Lgs. n.494/96

Direttiva cantieri: • Violazione dell’obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del decreto stesso; • Violazione dell’obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi di attuare quanto previsto nei PSC;

12 mesi

Disposizioni indicate dall’art.89, co.1 e co.2, lett.a), del D.Lgs. n.626/94

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro: violazione di una serie di obblighi posti a tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori tra i quali spiccano:

• Obbligo di effettuare la valutazione dei rischi;

 • Designazione del RSPP;

 • Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;

• Fornitura ai lavoratori di idonei d.p.i.;

• Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto;

• Protezione da agenti fisici;

• Protezione da agenti cancerogeni.

• Obbligo di formazione a favore dei lavoratori;

12 mesi

Disposizioni indicate dall’art.77, co.1, lett.a) e b), del DPR n.164/56

Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

12 mesi

Disposizioni indicate dall’art.58, co.1, lett.a) e b), DPR n.303/56

Violazioni di norme generali relative all’igiene del lavoro;

12 mesi

Disposizioni indicate dall’art.389, co.1, lett.a) e b), DPR n.547/55

Violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

12 mesi

 

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.