Assunzioni agevolate a partire dal 1 gennaio 2018.

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Decorrenza e durata dello sgravio.

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati potranno assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ottenendo uno sgravio triennale.

Misura del beneficio

Sgravio pari al 50% dei contributi a carico delle aziende con un massimo di esenzione pari a 3.000,00 euro annui (per un totale di 9.000 euro). La soglia massima di esonero contributivo è riferito al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 250 (euro 3.000/12) e per rapporti di lavoro iniziati o risolti in corso di mese la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione. Lo sgravio riguarda solo i contributi previdenziali INPS e non quelli assicurativi INAIL che dovranno essere regolarmente pagati.

Età del dipendente assunto

Per l’anno 2018 le assunzioni agevolate riguarderanno i lavoratori fino a 35 anni di età (ossia massimo 34 anni e 364 giorni) mentre dal 2019 lavoratori fino a 30 anni (ossia massimo 29 anni e 364 giorni). L'esonero contributivo si applica anche nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. E' prevista la portabilità dello sgravio, nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50%, le mensilità residue possono essere utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno più richiesto il requisito anagrafico.

Vincoli in capo al lavoratore

L’assunzione del dipendente può godere della suddetta agevolazione a condizione che si tratti della prima assunzione a tempo indeterminato dell’intera vita lavorativa dello stesso. In altre parole se il lavoratore da assumere ha avuto, precedentemente, anche una sola assunzione a tempo indeterminato l’azienda non potrà godere dell’agevolazione per mancanza del requisito essenziale. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituiscono causa ostativa.

L’Azienda che intenda assumere dovrà prestare particolare attenzione a tale requisito richiedendo, al lavoratore, idonea documentazione o autocertificazione dalla quale si evinca, in maniera incontrovertibile, che il lavoratore non ha mai lavorato a tempo indeterminato prima di allora.

Vincoli in capo all’azienda

L'esonero contributivo non spetta alle aziende che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.

Qualora l’azienda proceda, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, l’agevolazione sarà revocata con relativo recupero del beneficio già fruito.

L’esonero contributivo altresì non spetta se:

-          L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

-          L’assunzione viola il diritto di precedenza, derivante dalla Legge o dal contratto collettivo;

-          Se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale.

Fermi restando i  principi  generali  di  fruizione   degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 si ritiene inoltre che, per avere diritto all’agevolazione, l’azienda deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e rispettare le norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria nonché l’integrale applicazione, della sola parte economica e normativa, degli accordi e contratti collettivi.

Casi particolari

Oltre ai rapporti a tempo indeterminato, l'esonero contributivo trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La normativa prevede, altresì, due casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

In particolare, l’agevolazione piena è prevista ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

1.            studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;

2.            studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Esonero contributivo nel mezzogiorno

Per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

-          di giovani sotto i 35 anni  (ossia massimo 34 anni e 364 giorni);

-          ovvero di soggetti di età superiore a 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ;

è previsto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo annuo pari a euro 8.060,00 euro.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.