E’ necessario l’atto scritto per ridurre l’orario di un part time!

indietro

Un dipendente assunto con contratto di lavoro part-time o full-time, durante l’arco temporale lavorativo, può subire una trasformazione dell’orario contrattuale.  

Con la sentenza n. 1375, gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l’attività lavorativa e rifiutarsi di corrispondere le differenze retributive.

Al fine di comprendere nel dettaglio la decisione della Corte, analizziamo il caso di specie: una dipendente aveva lavorato per oltre 30 anni presso la stessa azienda e, settimanalmente, il datore di lavoro le aveva modificato i turni di servizio, sia nei periodi in cui era assunta part-time che full-time.

La dipendente aveva per questo richiesto il pagamento delle differenze retributive, mentre, il datore di lavoro aveva giustificato le variazioni d’orario come frutto di un accordo con la stessa, comprovate dal fatto che la dipendente avesse eseguito la prestazione richiesta (anche ridotta rispetto al contratto originario), senza mai rifiutarsi.

Al contrario, in sede giurisprudenziale, era stato accertato che, in mancanza di una modifica consensuale tra le parti dell’orario contrattuale, unilateralmente il datore di lavoro aveva dato luogo a questa prassi, imposta ed accettata dalla dipendente in questione e dalle altre lavoratrici per timore di ritorsioni lavorative, posto che non era stato pattuito nessun nuovo contratto derogatorio dell’orario originariamente previsto.

La Corte ha sentenziato che, accertata la forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale quale condizione di validità del contratto stesso, per la variazione dei turni orari del rapporto a tempo parziale, è indispensabile un accordo delle parti risultante da atto scritto.

Dunque, una deliberazione unilaterale del datore di lavoro non è lecita e, siccome la variazione del monte ore pattuito, che sia in aumento o in diminuzione, comporta una novità oggettiva rispetto a quanto stabilito inizialmente, è richiesta esplicitamente una manifestazione di volontà delle parti.

Il discorso cambia se avviene una riduzione di orario nell’ambito di un rapporto a tempo pieno. In questo caso, non sussiste nessun vincolo di forma ma solo l’onere del datore di lavoro di fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa. Infatti, è sufficiente la prova del consenso del dipendente, dimostrata per fatti concludenti.

Pertanto, prima di pensare ad una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello contrattualizzato , per il datore di lavoro è consigliabile consultarsi con un Consulente del Lavoro, che saprà fornirgli tutte le corrette indicazioni per ogni specifico caso evitando così un futuro contenzioso.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.