Evasione contributiva : può essere negato il permesso di soggiorno?

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Il  mancato pagamento dei contributi Inps non può pregiudicare, di per sé, il rinnovo del permesso di soggiorno. Così ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 2931/2017, a seguito del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ad un immigrato che aveva omesso di versare i contributi previdenziali e le imposte sui redditi relativi a diverse annualità.

Ai fini dell’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno è necessario che l’immigrato produca un reddito sufficiente per vivere che provenga da attività lecita.  Ciò sia per evitare che immigrati possano trarre sostentamento da attività illecite, ma anche per evitare che possano usufruire di prestazioni sociali che vadano a gravare sul pubblico erario, in mancanza di un reddito imponibile.

Per il suindicato principio, la Questura di Bologna aveva, nel caso di specie, erroneamente ritenuto che il contribuente straniero, avendo omesso di versare imposte e contributi previdenziali, non aveva dimostrato l’effettiva produzione del reddito stesso.

La questura quindi aveva in maniera automatica connesso alla circostanza dell’evasione fiscale e contributiva dell’immigrato, l’inesistenza di un reddito derivante effettivamente da attività in regola, ritenendo che le sole dichiarazioni dei redditi rese all’Agenzia delle Entrate non fossero sufficienti a comprovare che questi riuscisse a trarre i propri mezzi di sostentamento effettivamente dall’attività denunciata, potendo essere le stesse dichiarazioni solo strumentali al rinnovamento del permesso di soggiorno.

Il Consiglio di Stato statuisce però che la posizione di evasore previdenziale e fiscale, non costituisce elemento sufficiente da cui desumere che l’attività lavorativa dell’immigrato sia fittizia, soprattutto nella circostanza in cui l’autenticità della documentazione fornita dallo straniero non è contestata in alcuna sede.

Inoltre non vi è alcuna disposizione legislativa che preveda che l’evasione fiscale e contributiva sia di per sé causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Per di più, nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato, anche con altri mezzi quali la documentazione contabile dei lavori sostenuti per la sua ditta, di aver effettivamente prodotto reddito proveniente da attività in regola.

Non è da considerarsi valido quindi né il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, considerato illegittimo, né il relativo provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.