Quali sanzioni in caso di mancata formazione dell'apprendista?

indietro

La mancata formazione dell’apprendista comporta la conversione, a tutti gli effetti, dell’apprendistato in normale contratto a tempo indeterminato.

Così ha statuito la sentenza n. 5375 del 7 marzo 2018 della Corte di Cassazione, la quale ha accertato nel caso di specie, rigettando il ricorso presentato dalle Poste, l’effettivo inadempimento dell’obbligo formativo. La formazione era consistita, per i primi tre giorni, in un mero addestramento pratico e, per i successivi periodi, in un affiancamento con il tutor senza il trasferimento effettivo di precetti formativi specifici e documentati.

La Corte, statuendo la trasformazione dell’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato, ha conseguentemente disposto il recupero delle differenze contributive (si ricorda la natura fortemente agevolata dell’apprendistato dal punto di vista contributivo) e altresì delle differenze retributive.

Difatti, per i primi periodi di apprendistato la paga percepita dall’apprendista non risulta essere quella corrispondente al livello finale di qualifica ma, essendo stato riconosciuto nel caso di specie l’apprendistato quale normale rapporto di lavoro, esso va inquadrato quale lavoratore qualificato sin dall’inizio, con pagamento, sin dall’inizio, della paga piena corrispondente alla qualifica svolta.

Inoltre, la Corte ha definito la reintegra del dipendente, escludendo che la comunicazione di recesso per scadenza del termine potesse essere qualificata come licenziamento.

A nulla è valso il tentativo della ricorrente di dimostrare che la prova dell’avvenuta formazione fosse stata effettivamente resa, in quanto la formazione professionale va resa durante tutto l’arco dell’apprendistato e non soltanto in un primo periodo, come è accaduto nel caso di specie.

Un iniziale periodo di affiancamento e addestramento è infatti comunemente ritenuto opportuno in qualunque tipologia contrattuale, solitamente in concomitanza col periodo di prova, ma l’apprendistato è un negozio a causa mista, che non può in nessun caso, estrinsecarsi nel mero svolgimento di mansioni tipiche dello specifico profilo professionale, dovendo essere la formazione una costante dell’apprendistato, costituendone elemento essenziale.

Attenzione quindi ai piani formativi di “facciata”, essendo necessario un effettivo affiancamento (non a caso la figura del tutor e la scelta dello stesso non deve essere casuale),  e dovendo essere la stessa formazione effettiva e debitamente documentata (attestati giornalieri di frequenza con indicazione puntuale del contenuto formativo acquisito di volta in volta).

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.