Collaboratori familiari : quando sussiste l'obbligo contributivo?

indietro

Attraverso la lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune linee guida utili (prima di tutto agli stessi ispettori, più volte tra di loro discordanti nelle valutazioni) all’individuazione della sussistenza o meno dell’obbligo previdenziale a favore dei collaboratori familiari dell’impresa, quando le collaborazioni vengono svolte occasionalmente.

La collaborazione di un familiare all’attività di famiglia è considerata, genericamente, una prestazione di lavoro che trova fondamento nel vincolo affettivo e di solidarietà che lega tutti i membri di una famiglia. In ragione di ciò si presume che per le collaborazioni di familiari, di tipo occasionale e non continuativo, per le quali non sia previsto alcun compenso, esistano determinati criteri in ossequio dei quali sorga o meno l’obbligo previdenziale Inps.

Veniamo in primo luogo alla definizione di attività occasionale, caratterizzata dalla non sistematicità e non stabilità dei compiti espletati, di tipo non abituale e prevalente nell’ambito organizzativo dell’impresa e per questo gratuita.

Facilmente ravvisabili i casi rientranti nella suddetta definizione sono quelli costituiti da prestazioni fornite o da familiare pensionato o da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro, per i quali è in via presuntiva dedotto che non sia possibile offrire il proprio apporto con continuità.

Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti, è stato stabilito il limite quantitativo di prestazioni pari a 90 giorni di lavoro nell’anno solare (720 ore), superati i quali scatta l’obbligo dei versamenti contributivi Inps.

Quanto al vincolo di parentela, le citate istruzioni vanno applicate nell’ambito di collaborazioni occasionali svolte da coniuge, parenti e affini entro il terzo grado, con la sola eccezione del settore agricolo, per cui vanno ricompresi parenti e affini anche di 4° grado.

La circolare specifica, in ultimo, che tali criteri non vanno considerati in modo assoluto, riservandosi il potere discrezionale di valutare l’occasionalità o meno della prestazione caso per caso, secondo i più generici principi di ragionevolezza, tramite verbali ispettivi però debitamente motivati.

 Fattispecie del tutto differente e con limite molto più stringente riguarda la contribuzione Inail, il cui obbligo di iscrizione scatta se la prestazione viene resa più di 1-2 volte al mese, ovvero se la prestazione viene svolta per più di 10 giornate lavorative nell’anno solare.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.