Assegni per il nucleo familiare : casi particolari.

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L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale erogata al lavoratore dipendente istituita al fine di sostenere le famiglie che percepiscano un reddito complessivo al di sotto di determinate soglie annualmente individuate da apposite tabelle.

Ad erogare l’assegno è l’Inps, tramite l’anticipo del datore di lavoro, il quale recupera tale importo in fase di versamento della contribuzione mensile all’ente stesso. L’entità dell’importo dipende dalla tipologia e dal numero di componenti del nucleo familiare, e dal livello del reddito complessivo.

Mentre pare abbastanza pacifica la prevista rientranza nel nucleo familiare ai fini della percezione degli anf del coniuge del richiedente (non legalmente ed effettivamente separato) e dei figli legittimi o legittimati ed equiparati, vi alcune situazioni particolari per le quali può sorgere il dubbio rispetto alla circostanza per cui taluni soggetti vadano considerati parte o meno del nucleo familiare.

Di seguito si fornisce disamina di tali casistiche:

-          Familiari residenti all’estero: nulla vieta l’inclusione nel nucleo del familiare residente all’estero, non essendo rilevante la residenza di questi ultimi. Ciò a patto però che il richiedente sia alternativamente o un cittadino italiano o cittadino UE, oppure cittadino di uno Stato estero che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia o di uno Stato che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio. Per i cittadini extraUe è tuttavia necessaria autorizzazione dell’Inps per poter includere i familiari residenti all’estero.

Nel caso in cui il richiedente non abbia cittadinanza di nessuno dei paesi suindicati, i suoi familiari saranno inclusi nel nucleo solo se residenti in Italia.

-          Separati e divorziati: nel caso di affidamento esclusivo, il coniuge cui sono affidati i figli diventa l’unico soggetto legittimato a percepire gli Anf. Nel  caso in cui non lavori né sia pensionato, può ricevere la prestazione per il suo nucleo familiare tramite la posizione dell’ex-coniuge, con domanda al datore di lavoro.

Nel caso di affidamento congiunto, soltanto uno dei due genitori può effettuare la richiesta, per cui dovranno mettersi d’accordo. In caso di mancato accordo, li percepirà chi convive con il figlio.

In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Inps per poter avere il diritto a percepire gli Anf.

-          Unioni civili: nel caso in cui una sola delle due parti lavori o sia titolare di pensione, vanno riconosciute le prestazioni familiari per la parte priva di posizione tutelata; nel caso in cui il nucleo sia formato da persone dello stesso sesso e da figli nati da una delle due parti prima dell’unione civile, sarà uno dei due genitori naturali di tali figli a percepire gli anf per questi ultimi; nel caso si tratti di genitori separati, privi entrambi di posizione lavorativa o pensionistica, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto garantisce il diritto agli Anf per i figli; nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, con figli nati successivamente e inseriti all’interno dell’unione civile, l’assegno potrà essere percepito per questi ultimi.

-          Convivenza di fatto: si applica la normativa generica sugli anf soltanto se è stato sottoscritto un vero e proprio contratto di convivenza, che specifichi l’apporto economico di ognuno dei due.

-          Famiglie numerose: le famiglie con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni possono includere nel nucleo familiare ai fini Anf anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, purché questi ultimi abbiano la qualifica di studente o apprendista.

-          Famiglie monoparentali: è il caso del richiedente che sia vedovo, separato, divorziato, celibe o nubile. In caso di semplice convivenza o di genitori che vivono separatamente, gli anf possono essere richiesti da uno dei due senza che il reddito dell’altro venga preso in considerazione.

-          Nipoti diretti e collaterali: per i primi si tratta dei nonni che possono ricevere anf per i nipoti, equiparati ai figli, che non siano a carico dei genitori, pur se non formalmente affidati.

Per i secondi si tratta di figli di un fratello o di una sorella ed, in tal caso, il diritto alla percezione degli anf sussiste se i nipoti siano orfani di entrambi i genitori, se non sono destinatari di pensione ai superstiti e vi sia un affidamento formale.

-          Inabili: per inabilità non deve intendersi l’impossibilità assoluta o permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma l’impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, senza quindi che la circostanza per cui il soggetto inabile trovi lavoro pregiudichi il diritto all’anf. In tal caso occorre presentare anche la documentazione sanitaria comprovante l’inabilità.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.