Le novità in materia di Durc

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Il D. L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, in un’ ottica di semplificazione della materia, ha introdotto delle novità in materia di Durc.

Il Durc è il documento unico di regolarità contributiva con cui viene dichiarato che un’azienda è in regola con i pagamenti verso gli enti previdenziali e assicurativi quali Inps e Inail e, nel caso dell’edilizia, le casse edili.

Il decreto ha esteso la validità del Durc fino a 120 giorni. In particolare per i documenti rilasciati prima del 21 agosto 2013 rimane in vigore la precedente durata di 90 giorni, mentre per i documenti rilasciati dopo tale data si applica la nuova disciplina.

L’estensione vale per le verifiche di regolarità contributive svolte:

-      nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-      ai fini di fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale per finanziamenti sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione Europea, statale e regionale;

-      nei contratti concernenti i lavori edili per i soggetti privati.

Si fa presente che dal 2 settembre 2013 nella richiesta del Durc deve essere indicato necessariamente l’indirizzo Pec del richiedente poichè il documento potrà essere rilasciato solo via Pec.

Il Durc nei contratti di appalto pubblici

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il Durc per:

-      per la verifica della dichirazione sostitutiva circa l’assenza di gravi violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali previste dalla legge italiana;

-      per l’aggiudicazione del contratto;

-      per la stipula del contratto;

-      per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

-      per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

La legge divide queste fasi in 3 gruppi in relazione al Durc che deve essere richiesto per ciascuna di esse.

Il Durc richiesto per la verifica della dichiarazione sostutiva deve essere utilizzato dalla stazione appaltante fino al momento della stipula del contratto purchè rientri nel periodo di validità. Non è più richiesto quindi un Durc per ognuna delle fasi intermedie che conducono alla stipula del contratto.

In particolare per la verifica la dichiarazione sostitutiva si precisa che in via del tutto eccezionale i 120 giorni vanno calcolati non dal rilascio del Durc, ma dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Il secondo gruppo di “fasi” per cui va richiesto un unico Durc, purchè in corso di validità, sono quelle successive alla stipula del contratto, ma antecedenti al momento del saldo finale. Questa disciplina semplifica notevolmente la materia poiché la stazione appaltante non deve richiedere un diverso Durc per ogni stato di avanzamento lavori e per ogni fattura relativa al contratto.

Un altro Durc va invece richiesto per la cosiddetta ultima fattura, quella relativa al saldo finale volta a definire i rapporti tra appaltante e appaltatore.

Edilizia privata

Per quanto concerne i lavori edili svolti da soggetti privati, si precisa che non deve essere richiesto il Durc se sono svolti in economia direttamente dal privato senza avvalersi di una impresa. Si fa presente, inoltre, che per i lavori edili di soggetti privati l’estensione della durata del Durc è stata statuita sino al 31 dicembre 2014.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)