La mancata indicazione della causale nel co. a termine deve essere verificabile

indietro

La sentenza della Corte di Cassazione n. 23702 del 18 ottobre 2013, ha stabilito che l’ipotesi eccezionale in cui, ai sensi della legge 92/2012, può non essere inserita la causale che giustifica l’utilizzo di un contratto a termine, deve essere verificabile.

Nel caso di specie si trattava di un lavoratore a termine che aveva fatto causa ad una spa pubblica, presso cui lavorava, chiedendo la nullità della causa appositiva del termine.

La spa pubblica asseriva che aveva adottato la disciplina prevista dall’art. 5, commi 15 e 17, d.l. n. 702 del 1978 che permette agli enti pubblici di assumere personale straordinario per periodi non superiore a 90 giorni.  A tal proposito la corte ha precisato che l’articolo si riferisce ad enti pubblici ed aziende pubbliche, e che non possono essere considerate tali le società di capitali che, pur essendo vincolate alle esigenze del bilancio pubblico, sono soggette alla disciplina privatistica. Pertanto, l’articolo in questione non è applicabile alla fattispecie in oggetto e vanno applicate le norme di diritto privato. Tuttavia, precisa la Suprema Corte,  le esigenze della finanza pubblica non possono comportare un assoggettamento illimitato dei lavoratori a situazioni precarie.

Alla luce di quanto appena detto, si evince che anche la spa pubblica è vincolata alla necessità di giustificare l’assunzione a termine. In quest’ottica la Suprema Corte ha precisato che l’unico caso in cui si può configurare un contratto acausale è quello indicato dalla legge Fornero, cioè il primo contratto a termine di durata non superiore all’anno.

La Corte di Cassazione ha tenuto a sottolineare che  il contratto a termine acausale, configurando una ipotesi del tutto eccezionale di contratto a tempo determinato (che a sua volta rappresenta una eccezione rispetto all’ordinario contratto a tempo indeterminato), implica che debba essere sempre verificabile nel merito la mancata apposizione del termine.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)