Aggravate le sanzioni avverso il lavoro nero e le violazioni sull' orario lavoro

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Il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il decreto legge n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia”, che ha aumentato l’importo delle sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari.

Il decreto ha infatti stabilito un aumento del 30%:

-          dell’importo delle sanzioni amministrative comminate ai datori di lavoro per l’impiego di lavoro nero;

-          dell’importo delle somme aggiuntive da pagare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Analizzando le novità normative nel dettaglio vediamo che  mentre fino al 23/12/2013 era prevista una sanzione amministrativa da 1.500 € a 12.000 € maggiorata di 150 € per ciascun giornata di lavoro effettivo, dal 24/12/2013 la sanzione passa ad un importo che varia da 1.950 € a 15.600 maggiorato di 195 € per ogni giornata lavorata.

Nel caso in cui l’ispettore riscontri che il lavoratore sia stato regolarizzato successivamente alla reale assunzione (ad es. inizio impiego il 10 gennaio e regolarizzazione il 20 gennaio), la riforma ha previsto un aumento delle sanzioni che andranno da un minimo di 1.300 € fino ad un massimo di 10.400 € con l’aggiunta di una maggiorazione di 39 € per ogni giornata lavorata (nel nostro esempio 39 € per ogni giorno  di lavoro intercorso tra il 10 e il 19 gennaio incluso).

Esclusione della procedura di diffida

Una delle novità più importanti introdotte dal decreto è l’eliminazione della procedura di diffida a partire dal 24 dicembre.

Tale procedura prevedeva che l’ispettore che riscontrasse la presenza di lavoro nero potesse dare un termine al datore di lavoro per sanare la posizione irregolare. Se il datore poi procedeva effettivamente a regolarizzare il lavoratore all’interno del suddetto termine, poteva pagare soltanto il minimo edittale della sanzione e un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto questa “attenuante” non è più riconosciuta pertanto il datore di lavoro sarà obbligato a regolarizzare il lavoratore senza poter essere preventivamente diffidato, pertanto dovrà pagare le sanzioni comminate dagli ispettori per intero e senza riconoscimento di alcuna riduzione.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Nel caso in cui l’ispettore riscontri l’impiego di personale irregolare in una misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro o la reiterata violazione di norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve comminare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

In tale caso l’imprenditore che voglia ottenere la revoca della sospensione deve pagare  una somma aggiuntiva che fino al 23 dicembre era pari a 1.500 € in caso di sospensione per lavoro irregolare e 2.500 € in caso di sospensione dovuta a violazione delle norme in materia di salute dei lavoratori. Dal 24 dicembre gli importi sono passati a 1.950 € per il primo caso e 3.200 € per il secondo.

Violazioni in materia di orari di lavoro

Il decreto “Destinazione Italia” ha previsto un aumento anche delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme in materia di orario di lavoro, prevedendo che siano decuplicate.

Le violazioni delle norme relative alla durata della prestazione lavorativa si applicano nei seguenti casi:

-          se si supera la durata media massima dell’orario di lavoro che non può mai andare oltre le 48 ore in sette giorni comprese le ore di straordinario;

-          mancato rispetto dei riposi settimanali obbligatori secondo cui un lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad almeno 24 ore consecutive di riposo di regola coincidenti con la domenica.

-          non osservanza della disciplina dei riposi giornalieri in base al quale il lavoratore ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Di conseguenza le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei riposi settimanali risulteranno così aggiornate:

-          da 1.000 a 7.500 € per violazioni realizzate verso almeno 5 lavoratori oppure verificatisi in 2 periodi di riferimento;

-          da 4.000 a 15.000 € per violazioni realizzate verso più di 5 lavoratori oppure  in almeno 3 periodi di riferimento;

-          da 10.000 a 50.000 € per violazioni realizzate verso più di 10 lavoratori oppure in almeno 5 periodi di riferimento.

Le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei riposi giornalieri avranno il seguente importo:

-          da 500 a 1.500 per violazioni realizzate verso massimo 5 lavoratori oppure in massimo 2 periodi di 24 ore;

-          da 3.000 a 10.000 € per violazioni realizzate verso più di 5 lavoratori oppure in almeno 3 periodi di 24 ore;

-          da 9.000 a 15.000 € per violazioni realizzate verso più di 10 lavoratori oppure realizzate in almeno 5 periodi di 24 ore.

Fase transitoria

Nel caso di violazioni intercorse prima del 24 dicembre si applica la disciplina previgente con gli importi privi di maggiorazione. 

Per quanto riguarda le richieste di revoca del provvedimento si applicheranno le nuove sanzioni a partire dalle richieste intercorse il 24 dicembre, ciò anche se la sanzione è effettuata in data anteriore.

In generale, il Ministero del Lavoro ha precisato, nella circolare del 27/12/2013, che per questioni di opportunità le violazioni riscontrate dopo il 24 dicembre non vengano notificate prima della conversione in legge del decreto 145/2013.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)