La legge n. 190/2014 ha introdotto la possibilità per alcuni lavoratori dipendenti [1] di percepire la Qu.I.R. (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come quota Integrativa della Retribuzione) in relazione ai periodi di paga compresi tra il 01.03.2015 e il 30.06.2018.
La legge di stabilità ha previsto in favore di piccole e medie imprese (datori di lavoro che abbiano alle dipendenze meno di 50 lavoratori), n.2 Fondi, uno istituito presso l’INPS e un secondo a garanzia dello Stato, per facilitare l’accesso a risorse finanziarie per l’erogazione della Qu.I.R., i cui costi sono stabiliti da accordi contrattuali intercorsi tra datore di lavoro e istituto bancario aderente all’Accordo-Quadro, che in ogni caso non potranno avere un tasso di interesse superiore al tasso di rivalutazione del TFR.
L’istituto della Qu.I.R. è stato regolamentato dalla circolare INPS n. 82 del 23.04.2015, che ha reso noto le istruzioni per la gestione e liquidazione della Qu.I.R.
E’ bene evidenziare che il primo mese utile per l’inserimento in busta paga della Qu.I.R. sarà maggio 2015, riferendosi alla quota maturata nello stesso mese; ciò comporta che appare preclusa la possibilità di ottenere il TFR maturato nei mesi di marzo e aprile 2015 da parte di quei lavoratori che ne hanno fatto richiesta a febbraio e marzo 2015, utilizzando dei “modelli fai da te” o comunque compilando il modulo allegato al DPCM n.29/2015 prima della sua entrata in vigore decorsa dal 03 aprile 2015. ( Occorre compilare il modello inserito nell’allegato 2 della circolare 82/2015 pag. 7 che si riporta sotto).
Passando all’analisi del testo normativo, art. 1 commi dal 26 al 34 della legge n. 190/2014, si evince che i potenziali beneficiari del provvedimento sono i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un’ anzianità lavorativa con lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi , per i quali è prevista l’applicazione dell’istituto del TFR. Il DPCM n. 29/2015 chiarisce che possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i lavoratori che hanno aderito a forme pensionistiche complementari o che versano il TFR al Fondo di Tesoreria; in tale caso la misura dell’importo erogato in busta è pari all’intera quota del TFR maturando, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia optato per il conferimento parziale del TFR a forme pensionistiche.
E’ il caso quindi di precisare a quanto ammonta l’importo della Qu.I.R.: il suo valore è pari alla quota maturata in ogni mensilità di erogazione al netto dello 0,50% a titolo di contributo INPS per i.v.s. (invalidità, vecchiaia e superstiti).
La circolare INPS ha altresì precisato che il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta e scade con il periodo di paga giugno 2018 o con quello in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro; durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile.
La circolare 82/2015 scandisce inoltre anche i termini con cui tali erogazioni andranno effettuate:
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)
[1] Sono esclusi dall’istituto della Qu.I.R. i lavoratori domestici, i dipendenti del settore agricolo, soggetti per i quali la contrattazione collettiva non prevede l’istituto del TFR ( edili e marittimi), lavoratori dipendenti da datori di lavoro: a. sottoposti a procedure concorsuali; b. abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; c. abbiano iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento; d. autorizzati ad interventi di CIGS e CIG in deroga