In sostituzione del contratto di inserimento, eliminato dalla Riforma Fornero, legge n.92/2012, l' ipotesi di accordo del CCNL Commercio firmato il 30 marzo 2015 ha previsto l'introduzione di una nuova forma contrattuale a tempo determinato: contratto di sostegno all'occupazione, volto ad agevolare l'assunzione di soggetti svantaggiati, quali:
- soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parsubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione ( € 4.800 nel primo caso, € 8.000 nel secondo)
- soggetto che abbia concluso il periodo di apprendistato presso un'altra azienda, a seguito del termine del periodo formativo
- soggetti che abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito, quali ammortizzatori sociali e indennità di disoccupazione, senza limiti di età e/o qualifica professionale.
Tale tipologia contrattuale si caratterizza per:
- la durata limitata a 12 mesi senza possibilità di proroga;
- il datore di lavoro deve garantire n. 16 ore di formazione comprensive di quelle in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, da riportare nel LUL;
- inquadramento per i primi 6 mesi due livelli inferiori rispetto al livello di inquadramento finale di assunzione; per i restanti 6 mesi l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale di assunzione;
- in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dal livello finale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello di assunzione per altri 24 mesi; in aggiunta vengono riconosciuti anche gli eventuali incentivi previsti dalla legge 190/2014.
- nessun limite quantitativo, così come previsto dal CCNL Commercio per le tutte le assunzioni a tempo determinato stabilito nel 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato presente in azienda.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)