Apprendistato post 26 aprile 2012 è rapporto a tempo indeterminato

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La semplificazione dell’apprendistato[1] con validità dal 26 aprile 2012 qualifica il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani.

Quindi il contratto di apprendistato è indubbiamente un contratto a tempo indeterminato, ma la sua componente formativa è a tempo determinato, nel senso che ha una durata prestabilita.

Qualsiasi residuale incertezza circa la qualificazione dell’apprendistato come contratto a tempo indeterminato può essere eliminata analizzando la disciplina generale del recesso dal contratto di apprendistato, come stabilita dall’articolo 2, lettere l) ed m). Durante il periodo di formazione ­ che si rammenta è a tempo determinato ­ le parti non possono recedere dal contratto se non per giusta causa o giustificato motivo e, in caso di licenziamento privo di giustificazione, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. Alla scadenza del periodo formativo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 codice civile. Se nessuna delle due parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo suddetto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi, in definitiva, il termine del periodo formativo indica esclusivamente la data oltre la quale le parti possono liberamente recedere dal contratto rispettando la normativa sul preavviso.

Tale modalità si differenzia da quanto è invece previsto per la vecchia disciplina dell’apprendistato, ancora valida per quei contratti instaurati prima del 26 aprile 2012, secondo cui il contratto di apprendistato è un contratto a formula mista ( lavoro e formazione) con una durata stabilita quindi a tempo determinato, che termina automaticamente con la conclusione del periodo formativo; qualora l’impresa volesse confermare il rapporto di lavoro è necessario procedere con la trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato almeno il giorno prima della scadenza dei periodo formativo.



[1] Testo unico (decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011) )  articolo 1, comma 1, modificato dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, commi da 16 a 19)

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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