Abrogazione Co. Co. pro. e Co.Co.Co. e riconduzione a lavoro subordinato

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Uno dei fulcri del Jobs Act è la riorganizzazione delle tipologie contrattuali che caratterizzano il quadro normativo italiano; uno dei passi effettuati in tal senso è stato l'approvazione del decreto attuativo della Legge 183 del 10 dicembre 2014 che prevede, al CAPO I artt. 47 e 48 e al CAPO II artt. 49 e 50, l’eliminazione progressiva dei contratti a progetto, che dal 2016 andranno a sparire nel tentativo di eliminare le false collaborazioni, che in realtà nascondono un lavoro continuativo e senza diritti.

Aboliti, quindi, tutti i contratti a progetto, e l’associazione in partecipazione. Nel 2015 sarà ancora possibile stipulare contratti simili, ma dal 2016  tale possibilità sarà ristretta solo ad alcune casistiche eccezionali, quali:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: significa che sindacati e imprese possono firmare accordi che salvaguardano alcune forme di collaborazione coordinata e continuativa (è il caso, ad esempio, dei call center);
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni con iscrizione all’albo;
  • attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2002;
  • l’intero settore della pubblica amministrazione fino al gennaio 2017.

Dunque, per il resto, non sono più consentite le collaborazioni a progetto, mentre i contratti di collaborazione già in essere possano proseguire fino a scadenza.

Beneficio trasformazione dei contratti a progetto

Il decreto attuativo del Job Act prevede norme per favorire la trasformazione di questi contratti in tempo indeterminato. In particolare, «i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già regolarizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA» hanno il seguente beneficio: l’estinzione di tutte le violazioni contributive, assicurative e fiscali connesse all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedente. Una sorta di sanatoria applicata a imprese e datori di lavoro che trasformano autonomamente i contratti.

Occorre prestare attenzione però, in quanto tale agevolazione non si applica nel caso in cui ci sia già una violazione accertata, quindi non si possono sanare posizioni su cui è già intervenuto un controllo con le relative conseguenze.

Ci sono una serie di requisiti procedurali da rispettare nella trasformazione di questi contratti:

  • il lavoratore sottoscrive, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (come DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Conuslenti del Lavoro);
  • nei 12 mesi successivi all’assunzione, i datori di lavoro non possono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo: non si può quindi prima assumere un collaboratore per regolarizzare la posizione ed evitare le sanzioni, e poi subito dopo licenziarlo. In questi casi, in pratica, c’è una clausola di illicenziabilità di un anno, che se non rispettata fa perdere il beneficio (e quindi, potenzialmente, aprire un contenzioso anche per il pregresso).

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

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