Art. 33, c. 2 L. 104/92 prevede la concessione di permessi a lavoratori per assistenza a portatori di handicap grave.
Infatti a favore dei lavoratori (pubblici e privati) che assistono un familiare portatore di handicap, è prevista la possibilità di beneficiare di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche ad ore qualora prestano assistenza:
- abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure
- siano affetti da patologie invalidanti, o
- siano deceduti o mancati.
MODALITA’ DI UTILIZZO
I giorni di permesso mensile sono 3 per ogni soggetto disabile in condizione di gravità e devono essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore (unico referente).
Fermo restando il limite di 3 giorni per soggetto disabile, in caso di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i permessi sono riconosciuti ad entrambi i genitori (anche adottivi) che possono fruirne alternativamente.
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore (ad esclusione, quindi, del caso in cui vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere) è necessario rispettare un determinato limite orario mensile.
Per quantificare il massimale orario mensile di permessi, si deve applicare il seguente algoritmo:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
I permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.
Il lavoratore che intende beneficiare dei permessi, oltre a possedere i requisiti di legge, deve presentare apposita domanda all’INPS in via telematica.
La domanda deve essere predisposta dal lavoratore sul modello HAND 2 - COD. SR08.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)