Permessi per assistenza disabili Legge 104/92

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Art. 33, c. 2 L. 104/92 prevede la concessione di permessi a lavoratori per assistenza a portatori di handicap grave.

Infatti a favore dei lavoratori (pubblici e privati) che assistono un familiare portatore di handicap, è prevista la possibilità di beneficiare di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche ad ore qualora  prestano assistenza:

  • al coniuge,
  • ad un parente o affine entro il secondo grado,
  • ad un parente o affine entro il terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere

 - abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure

 - siano affetti da patologie invalidanti, o

 - siano deceduti o mancati.

 

MODALITA’ DI UTILIZZO

 

I giorni di permesso mensile sono 3 per ogni soggetto disabile in condizione di gravità e devono essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore (unico referente).

Fermo restando il limite di 3 giorni per soggetto disabile, in caso di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i permessi sono riconosciuti ad entrambi i genitori (anche adottivi) che possono fruirne alternativamente.

 

Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore (ad esclusione, quindi, del caso in cui vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere) è necessario rispettare un determinato limite orario mensile.

Per quantificare il massimale orario mensile di permessi, si deve applicare il seguente algoritmo:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

I permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

 

Il lavoratore che intende beneficiare dei permessi, oltre a possedere i requisiti di legge, deve presentare apposita domanda all’INPS in via telematica.

La domanda deve essere predisposta dal lavoratore sul modello HAND 2 - COD. SR08.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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