Amministratori esclusi dal calcolo del provvedimento di sospensione

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Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ma soprattutto per garantire salute e sicurezza dei lavoratori, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione qualora si riscontrino delle violazioni nell’attività imprenditoriale.

In particolare gli organi ispettivi hanno cura nel contrastare:

  • gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
  • impiego di personale non risultante dal LUL in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (% di calcolo del lavoro in nero).

Con la nota n. 7127 del 28 aprile 2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito, che, diversamente da quanto si considerava in precedenza, i soci che svolgono attività lavorativa all’interno dell’impresa, non sono da conteggiare nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente occupati ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione.

Tale criterio viene adottato, secondo il Ministero, anche nel caso in cui vi sia le presenza di un unico lavoratore in nero, con la conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione ( art.14, co.11bis, D.Lgs. n.81/2008).

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

 

 

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