Indicazioni utilizzo buoni lavoro

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 Le ultime indicazioni per l’utilizzo dei buoni lavoro (voucher)

La riforma del lavoro, regolata dalla legge 92/2012, ha introdotto delle innovazioni nella disciplina del lavoro accessorio acquistato mediante voucher o buoni lavoro.

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Per lavoro accessorio si intende la prestazione di lavoro occasionale, svolta a favore di uno o di una pluralità di committenti,  i cui compensi, percepibili dal singolo lavoratore, non possono essere superiori a 5000 € annui.

La precedente disciplina sanciva il limite di compenso in riferimento al singolo committente, in questo modo in presenza di più datori di lavoro, il prestatore poteva avere compensi anche superiori al tetto attuale purchè non ricevesse da ogni committente più di 5000 €.

Ante riforma

Committente n. 1

5000 €

Committente n.2

5000 € 

Committente n. 3

5000 €

Totale compensi lavoratore

15000 €

 

Oggi

Committente n. 1

2000 €

Committente n.2

2000 € 

Committente n. 3

1000 €

Totale compensi lavoratore

5000 €

 

Tuttavia una volta sancito il limite generale di 5000 € per le retribuzioni percepibili dal singolo lavoratore, la legge prevede dei tetti massimi ai compensi di importo inferiore per alcune categorie di committenti a favore del quale è resa l’attività lavorativa o per determinati prestatori di lavoro.

Prestatori di lavoro

Possono essere prestatori di lavoro accessorio tutti i soggetti tra cui le seguenti categorie:

  • pensionati
  • disoccupati
  • inoccupati
  • studenti (nel rispetto dell’obbligo scolastico)
  • percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito

In relazione a quest’ultima categoria di lavoratori bisogna però precisare che possono percepire un compenso massimo pari a 3000 € netti annui, senza perdere il diritto al sostegno del reddito o all’integrazione del salario. In più l’Inps dovrà provvedere a sottrarre dalla contribuzione figurativa quella maturata attraverso le prestazioni di lavoro accessorio.

Per quanto riguarda i pensionati sono esclusi solo coloro che sono permanentemente impossibilitati allo svolgimento di un’attività lavorativa in quanto percettori del trattamento di inabilità.

Se la prestazione di lavoro accessorio viene effettuato da un lavoratore straniero, i compensi guadagnati attraverso i buoni lavoro vengono computati ai fini del raggiungimento del reddito minimo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Le diverse categorie di committenti

Fermo restando il limite di 5000 € per i compensi che annualmente ogni lavoratore può percepire, l’Inps ha posto delle precisazioni in relazioni a determinate categorie di committenti che possono erogare compensi al singolo lavoratore fino ad un tetto massimo in alcuni casi inferiore al limite anzidetto. 

Sia gli imprenditori commerciali che i professionisti non possono erogare compensi per prestazioni di lavoro accessorio oltre i 2000 € netti annui. A tal proposito il Ministero del lavoro, con le circolari n. 18/2012 e  n. 4/2013, ha precisato che per imprenditore commerciale si devono intendere tutti coloro che operano su un determinato mercato per la produzione e lo scambio di beni e servizi. Professionisti sono, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, coloro che percepiscono redditi da lavoro autonomo, iscritti ad un ordine professionale, anche se assicurati ad una cassa diversa, o i titolari di partita IVA non iscritti alle casse ed assicurati alla gestione separata Inps.

Tuttavia, quando gli imprenditori commerciali e i professionisti operano come committenti privati, possono erogare al singolo lavoratore compensi fino al tetto massimo di 5000 €.

Per quanto riguarda l’impresa familiare, poiché rientra tra le imprese commerciali volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi, è necessario che rispetti il limite economico pari a 2000 € netti annui.

L’impresa agricola può ricorrere al lavoro accessorio rispettando il limite di compenso pari a 5000 € per ogni singolo lavoratore.

Per attività agricole avente carattere stagionale ed effettuate da aziende con un volume di affari superiore ai 7000 € annui, le prestazioni possono essere rese da:

  • giovani under 25 (nel rispetto dell’obbligo scolastico)
  • pensionati

Nel caso di aziende agricole con un volume di affare inferiore ai 7000 € annui, le prestazioni possono essere rese da:

  • soggetti iscritti all’elenco dei lavoratori agricoli nell’anno precedente

Per i committenti privati e per quelli pubblici rimane fermo il limite massimo dei 5000 € da erogare al singolo lavoratore.

In relazione all’appalto o alla somministrazione si segnala il divieto di utilizzo del lavoro accessorio mediante intermediari,  in quanto è necessario che chi si avvale del voucher sia anche l’utilizzatore finale della prestazione. L’unica eccezione riguarda la mansione di steward degli stadi di calcio.

 

Committente

Compenso massimo (netto) erogabile dal committente

Compenso massimo annuo (netto) percepibile dal prestatore

Imprenditore commerciale o professionista

2000 €

5000 €

Imprenditore commerciale o professionista come committente privato

5000 €

5000 €

Impresa agricola

5000 €

5000 €

Committente pubblico

5000 €

5000 €

Committente privato

5000 €

5000 €

Impresa familiare

2000 €

5000 €

 

Caratteristiche e modalità di fruizione del voucher

I datori di lavoro che devono rispondere ad un bisogno occasionale di manodopera, possono acquistare carnet contenenti più voucher numerati progressivamente e datati, presso:

  • Tabaccai convenzionati
  • Sportelli delle Banche popolari
  • Uffici Postali
  • INPS

Ciascun lavoratore ha diritto per ogni prestazione oraria ad almeno un voucher avente, attualmente, un valore di 10 € nominali.

La riforma ha quindi sancito la necessità di correlare ciascun voucher ad una singola ora di lavoro, per cui non è possibile remunerare più ore di lavoro con un solo buono, fermo restando che il datore di lavoro può decidere di pagare una singola ora lavorativa anche con più di un voucher.

        Il Ministero ha stabilito un limite temporale all’utilizzo dei voucher. Questi devono essere necessariamente utilizzati entro 30 giorni dalla data di acquisto, dando comunicazioni dell’inizio dell’attività all’ INPS o all’Inail a seconda della modalità di acquisto, come descritto nello schema seguente:


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Si fa presente che, in un prossimo futuro, l’obiettivo è quello di unificare le dichiarazioni di inizio attività in modo che si effettuino esclusivamente presso l’Inps.

L’introduzione del termine di scadenza risponde ad una esigenze di regolamentazione di questo strumento, tuttavia implica per il datore di lavoro che voglia utilizzarlo la necessità di prevedere l’utilizzo della prestazione lavorativa nei 30 giorni, ciò potrebbe scoraggiare i committenti che non siano in grado di pianificare l’uso del buono entro tale termine.

Transizione alla nuova disciplina

Per i buoni acquistati o già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012, si continuerà ad applicare la precedente normativa che, tuttavia, cesserà definitivamente di essere applicata il 31 maggio 2013.

Sanzioni

Nel caso in cui venga effettuata a favore di un committente una prestazione lavorativa che vada al di là dei limiti di compenso previsti dalla legge, si applicherà come sanzione la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Voucher1.jpgA questo riguardo il datore di lavoro che voglia usufruire di un buono lavoro, ha il problema di sapere se il prestatore di lavoro abbia o meno superato il limite annuale di 5000 €. In attesa che venga predisposto un apposito sistema informatizzato che permetta di conoscere in tempo reale i compensi percepiti nell’anno dal lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto a richiedere al soggetto impiegato un autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 nella quale attesti quanto percepito fino a quel momento.

La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non si verificherà nel caso di superamento del limite quantitativo per false dichiarazioni del lavoratore.

Qualora, invece, venga utilizzato il buono lavoro oltre il periodo di scadenza (30 giorni dall’acquisto) la prestazione di lavoro effettuata risulta priva di legittimazione ed è effettuata a nero. Si ritiene che, anche in questo caso, al di là delle eventuali sanzioni penali e amministrative, vi sia l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)