Secondo quanto previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.70 del 2015 è stato dichiarato illegittimo l’art. 1 comma 1 della legge 214/2011 secondo cui negli anni 2012 e 2013 è stata limitata la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% per quegli importi superiori a 3 volte il trattamento minimi INPS ( € 480.53 per l’anno 2012 e € 495.43 per l’anno 2013).
Sulla base di tale sentenza è stata emessa la legge 65 del 2015 che stabilisce i criteri e le modalità di rivalutazione sia per il biennio prima menzionato sia per tutta l’annualità 2014 che per i primi sette mesi del 2015.
Il comma 25 della legge succitata in particolare è dedicato ai criteri per la rivalutazione dei primi due anni:
Il comma 25 bis della legge 65/2015 stabilisce invece i criteri di rivalutazione della pensione per l’anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015, fissando altresì i parametri su cui calcolare l’aumento di valore anche per il 2016; in particolare l’elemento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, come sopra esposto, viene preso come base di calcolo per la determinazione della rivalutazione assegnando per il 2014 e 2015 una percentuale pari al 20% del suo valore e per il 2016 un valore pari al 50% dell’aumento registrato per gli anni 2012 e 2013.
Per essere maggiormente chiari si riporta di seguito uno schema semplificativo.
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2012-2013 |
2014-2015 |
2016 |
Trattamento pensionistico fino a 3 volte la pensione minima |
100% |
100% |
100% |
Trattamento pensionistico superiore a 3 volte la pensione minima ma inferiore a 4 volte il valore della stessa |
40% |
20% di 40% |
50% di 40% |
Trattamento pensionistico superiore a 4 volte la pensione minima ma inferiore a 5 volte il valore della stessa |
20% |
20% di 20% |
50% di 20% |
Trattamento pensionistico superiore a 5 volte la pensione minima ma inferiore a 6 volte il valore della stessa |
10% |
20% di 10% |
50% di 10% |
Trattamento pensionistico superiore a 6 volte la pensione minima |
0 |
0 |
0 |
La circolare INPS n. 125 del 25/06/2015 stabilisce che la ricostituzione dei trattamenti pensionistici avviene d’ufficio, quindi non occorre la presentazione di alcuna domanda; è inoltre chiarito che gli arretrati saranno corrisposti a partire dal 1° agosto 2015 e che tali somme saranno soggette a tassazione separata IRPEF per le spettanze fino al 31.12.2014, mentre quelle maturate successivamente a tale data saranno soggette a tassazione ordinaria.
L’INPS chiarisce altresì che il calcolo degli arretrati verrà effettuato anche per le pensioni che al momento risultano eliminate e il pagamento delle relative spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a seguito di domanda nei limiti di prescrizione ( 5 anni come stabilito dall’ art. 129, 1° comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927).
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