FORMAZIONE SPECIFICA ADATTA ALLE SINGOLE MANSIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA

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Il Ministero del lavoro, a seguito di un dubbio avanzato dall’ANCE ( Associazione Nazionale Costruttori Edili) relativamente alla formazione e alla valutazione dei rischi inerenti a particolari mansioni, precisa che, il D.V.R., di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del cit. decreto legislativo, redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Ne consegue che, anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
 Il Ministero precisa altresì che i contenuti e la durata della formazione specifica costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro deve valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche - come, ad esempio, quella di cui al Decreto Ministeriale del 4 marzo 2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare - nell’ipotesi in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso, qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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