Il Ministero del lavoro, a seguito di un dubbio avanzato dall’ANCE
( Associazione Nazionale Costruttori Edili) relativamente alla formazione e
alla valutazione dei rischi inerenti a particolari mansioni, precisa che, il D.V.R.,
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del cit. decreto legislativo,
redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, deve
contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi
al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione
attribuita al lavoratore.
Ne consegue che, anche l'adeguatezza della
formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante
dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione
da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi
rischi.
Il
Ministero precisa altresì che i contenuti e la durata della formazione
specifica costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro deve
valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che
di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi
specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme
specifiche - come, ad esempio, quella di cui al Decreto Ministeriale del 4
marzo 2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in
presenza di traffico veicolare - nell’ipotesi in cui un lavoratore in possesso
di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo
svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività
principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere
riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi
specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente
trattati.
In ogni caso, qualora
i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed
ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di
conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi
che una correlata formazione integrativa.
Il Coordinamento Scientifico
di Consulenza del Lavoro 3.0
(Società tra Professionisti)