LAVORO INTERMITTENTE E LISTE DI MOBILITA’

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un’istanza di interpello mossa da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, per chiarire la possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità

Infatti con l’Interpello n. 15 del 03 luglio 2015, che si allega in calce, il Ministero ha precisato che l’ assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua tali da far si che essa presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato. Infatti, la durata della prestazione nel lavoro intermittente, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e, solo in caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Ne discende, pertanto, che la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta la cancellazione dalla lista mobilità.
Si ricorda, infine, che in merito al riconoscimento o meno dell'indennità di mobilità in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, fermo restando il mantenimento della iscrizione nella relativa lista:                                                                                                     
- nell'ipotesi di lavoratore che ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, in caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale;
- nell'ipotesi di lavoratore che non ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro, per cui, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

interpello 15-2015 lavoro intermittente e liste di mobilità.pdf

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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