Soci di srl commerciale: obbligo di iscrizione alla gestione commercianti

indietro

La Legge 662/96 ha esteso l’obbligo assicurativo ai soci di srl commerciali che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Dalla lettura della norma si possono evincere le conditiones sine quibus non – oggettive e soggettive – che concorrono al perfezionamento del peculiare obbligo contributivo.

La norma, in effetti, nell’introdurre un criterio di carattere generale, fa riferimento ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività del settore terziario (requisito oggettivo), che riguarda le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di intermediazione, etc. 

Una volta venutosi a perfezionare il predetto requisito oggettivo, sarà necessario verificare la ricorrenza in capo al socio, dei presupposti soggettivi indicati nella norma:

1)      siano titolari (soci) o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

2)      partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, perché si perfezioni l’obbligo contributivo dei soci di srl alla gestione commercianti è necessario che si sia in presenza di società organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei propri familiari, nonché che gli stessi soci partecipino al lavoro aziendale – per la realizzazione dell’oggetto sociale dell’impresa – con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati.

Ciò detto è da tener presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.

E’ comunque opportuno evidenziare che i suddetti elementi de quibus devono essere provati dall’INPS non potendosi sostenere alcuna inversione dell’onere della prova. Possiamo quindi certamente sostenere che solo ove sussistano congiuntamente i prescritti requisiti, l’iscrizione da parte dell’INPS dei soci di SRL potrà ritenersi legittima.

L’eventuale doppia iscrizione gestione commercianti e gestione separata avverrebbe solo se il socio di srl ricoprisse anche la carica di amministratore o consigliere e percepisse un compenso per la funzione di amministratore.

 

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

inps gestione separata e commercianti.jpg