Comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione: chiarimenti

indietro

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (7 marzo 2015), in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data, si applica la nuova disciplina ivi contenuta. In particolare, tra le varie modifiche, il Decreto introduce il nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La novità riguarda anche i lavoratori assunti precedentemente al 7 marzo 2015 nelle aziende che dopo l'entrata in vigore del Decreto supereranno la soglia dei 15 dipendenti.
Orbene, ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, è prevista una ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, attraverso cui i datori possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione (data della proposta; esito dell’offerta; in caso di esito positivo: sede della conciliazione - tra quelle previste dalla normativa - importo offerto ed indicazione dell’accettazione o meno da parte del lavoratore).
I datori di lavoro devono registrarsi al portale "Cliclavoro" (www.cliclavoro.gov.it) e accedere all'applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione", disponibile a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI", inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione (per collegare l'offerta di conciliazione al rapporto cessato).
In ogni caso - viene chiarito ora ulteriormente - la comunicazione prevista:
- è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- è obbligatoria anche per le agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto si risolve durante il periodo di prova.
Analogamente, poi, a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare la comunicazione direttamente o per il tramite di soggetti abilitati, quali:
- i consulenti del lavoro, abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente, fermo restando l'iscrizione all'albo;
- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali. Per essi costituiscono prerequisiti l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- le associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa;
- le associazioni di categoria delle imprese agricole;
- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (art. 6, co. 1, D.Lgs. 11 dicembre 2002, n. 297);
- le agenzie per il lavoro, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- i consorzi e gruppi di imprese (art. 31, D.Lgs. n. 276/2003), per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

servizio_di_conciliazione.jpg