Chiarimenti dell'INPS per le novità del congedo parentale

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L’Inps, con messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015 e con successiva circolare n. 139, fornisce le prime indicazioni sull’estensione dei limiti di fruizione del suddetto congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti e sulla relativa domanda, introdotte dal D.Lgs 80/2015.

In via sperimentale, per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (e non più 8 anni di vita come finora previsto).

Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale resta tuttavia invariato, vale a dire: limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.
La suddetta estensione temporale di fruibilità del congedo in parola trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Il Legislatore eleva, inoltre, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).
Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’articolo 35 del cit. Decreto Legislativo n. 151 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

Ciò premesso, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, per il solo mese di luglio e per i soli genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia - la domanda medesima può essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR23 (si riporta per semplificare il modello in formato PDF già scaricabile Modulo SR23.pdf ).
La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni - ha precisato l’Inps - la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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