Sono detraibili le spese per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia

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Il comma 151 dell’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ( pubblicata nella G.U. 15 luglio 2015, n. 162 ed è entrata in vigore il giorno successivo) ha introdotto nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi una nuova spesa detraibile contenuta nella lettera "e-bis":
"Dall'imposta lorda IRPEF è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente."
La precedente lettera "e" che invece prevedeva la detrazione solo per le spese universitarie è stata così sostituita:
"le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;".
Ai fini delle agevolazioni fiscali, inoltre, i commi 145 a 150 dell’articolo 1 della Legge 107 prevedono per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, la spettanza di un credito d'imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 % di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Il credito d'imposta viene riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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