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tirocini

Tirocini

I tirocini non si configurano come rapporti di lavoro dipendente, non hanno infatti natura giuridica contrattuale trattandosi di una breve esperienza a stretto contatto con il mondo del lavoro finalizzata all’orientamento professionale.
Il tirocinio è un periodo di formazione realizzato presso un’azienda, un Ente Pubblico o uno studio professionale, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all’obbligo scolastico, grazie ad una diretto coinvolgimento nel mondo del lavoro.
Per i giovani costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità, che gli permette di verificare se vi è affinità tra la propria preparazione e la posizione a cui si aspira, apprendendo sul campo le capacità e le competenze necessarie al lavoro che si vorrebbe fare.
Per l’azienda il tirocinio può rappresentare un’opportunità per selezionare e formare un candidato prima di un eventuale inserimento lavorativo, un’occasione per sviluppare progetti che altrimenti non si realizzano per mancanza di risorse, una possibilità di recepire nuovi stimoli elaborati da neo laureati e captare, così, tendenze e cambiamenti che ancora sono nell’aria e non ancora codificati, in definitiva: la possibilità di disporre di nuove “risorse creative”.

Ogni tirocinio è supportato, infatti, da una convenzione tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante e da un progetto contente obiettivi, modalità di svolgimento dello stesso e tutti gli estremi dell’assicurazione INAIL e Responsabilità Civile.

Tale tipologia di tirocinio è finalizzata ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, tramite un’esperienza pratica, che non rientra nell’ambito di un percorso formale di istruzione o di formazione (soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi).
Apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati stabiliscono le modalità di attivazione dei tirocini.
La durata massima di tali tirocini non può essere superiore a 6 mesi.

I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro sono rivolti a:
- disoccupati (soggetti che hanno perso un lavoro);
- lavoratori in mobilità;
- inoccupati (soggetti che non hanno mai avuto un lavoro e sono alla ricerca di un’occupazione).

Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
La durata massima di tali tirocini non può essere superiore a 12 mesi.

I tirocini inoltre possono essere promossi con:
- soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- persone svantaggiate;
- immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni e dalle Province, in presenza di un interesse meritevole di tutela.
La durata massima di tali tirocini non può essere superiore a:
- 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate;
- 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

In tutti e tre tipi di tirocinio, nel computo dei limiti temporali non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Eventuali proroghe risultano ammesse, purché entro i limiti massimi della durata su indicata.

È importante sapere che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti seguenti:
- aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%.

Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione di importo non inferiore a euro 300,00 lordi mensili, salva la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia.
La mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione da 1.000 a 6.000 euro.
Sulle somme erogate al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione o rimborsi spese non vanno pagati i contributi previdenziali INPS.
Ai lavoratori sospesi e/o percettori di ammortizzatori sociali non viene corrisposta l’indennità di partecipazione.
Per gli altri la percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Il tirocinante:
- ha diritto a un’indennità di partecipazione, come sopra specificato; - può svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che non comportino l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti - generici e ripetitivi o riconducibili alla sfera privata; - può svolgere l’attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata dall’attività dell’azienda; - ha diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio - per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; - ha diritto all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; - durante lo svolgimento il tirocinante, non perde lo stato di disoccupazione eventualmente posseduto; deve attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio.

Le somme corrisposte al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente pertanto alle stesse si applicano i medesimi scaglioni di reddito e le medesime aliquote previste per il reddito di lavoro dipendente. Le detrazioni d’imposta sono riconosciute in relazione alla durata del periodo di tirocinio.